Tassazione rendite finanziarie in Italia, la guida completa

26 Aprile 2023

tassazione rendite finanziarie

Ecco la guida completa che tutti gli investitori stavano aspettando: scopri come gestire la tassazione sulle rendite finanziarie.

Le rendite finanziarie sono i redditi che derivano da investimenti di natura finanziaria, come ad esempio la compravendita di azioni, obbligazioni, fondi comuni di investimento, ecc. 

Sono soggette a tassazione in Italia secondo le norme previste dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) e dal Decreto Legge n. 66 del 2014, che ha introdotto una flat tax del 26% su gran parte di questi redditi. Scopriamo di più.

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Le tipologie di rendite finanziarie

Le rendite finanziarie si possono distinguere in due grandi categorie: i redditi di capitale e i redditi diversi di natura finanziaria.

I redditi di capitale sono quelli che derivano da partecipazioni in società o enti, come ad esempio i dividendi distribuiti dalle società per azioni o le quote di partecipazione nelle società a responsabilità limitata. 

Sono tassati con un’aliquota del 26%, salvo alcune eccezioni previste dalla legge (ad esempio, i dividendi provenienti da partecipazioni qualificate sono tassati con l’IRPEF).

I redditi diversi di natura finanziaria derivano da impieghi di denaro o altri beni in attività finanziarie, come ad esempio gli interessi maturati su conti correnti, depositi, obbligazioni, ecc. 

Anche questi redditi sono tassati con un’aliquota del 26%, salvo alcune eccezioni previste dalla legge (ad esempio, gli interessi sui titoli di Stato e equiparati sono tassati con un’aliquota del 12,5%).

I soggetti interessati

La tassazione delle rendite finanziarie interessa sia i soggetti residenti che i soggetti non residenti in Italia.

I soggetti residenti hanno la residenza fiscale in Italia secondo i criteri stabiliti dal TUIR (ad esempio, avere il domicilio o il centro degli interessi vitali in Italia per la maggior parte dell’anno). Devono dichiarare e pagare le imposte su tutte le rendite finanziarie percepite, sia quelle prodotte in Italia che quelle prodotte all’estero.

I soggetti non residenti non hanno la residenza fiscale in Italia secondo i criteri stabiliti dal TUIR. Devono dichiarare e pagare le imposte solo sulle rendite finanziarie prodotte in Italia, mentre sono esenti da tassazione quelle prodotte all’estero.

La determinazione dell’imponibile

L’imponibile delle rendite finanziarie è costituito dalla differenza tra i proventi e le spese relative agli investimenti finanziari. In generale, l’imponibile si determina secondo il principio di cassa, cioè si considerano i proventi e le spese nel momento in cui sono effettivamente percepiti o sostenuti. 

Tuttavia, ci sono alcune eccezioni a questo principio, come ad esempio il regime del risparmio gestito o il regime del risparmio amministrato.

L’attuale tassazione delle rendite finanziarie

Le rendite finanziarie derivano dall’impiego di capitale in vari strumenti finanziari, come azioni, obbligazioni, fondi comuni, conti correnti, ecc. Questi redditi sono soggetti a una tassazione specifica, che varia a seconda della tipologia e della provenienza degli stessi.

La tassazione delle rendite finanziarie in Italia è stata modificata nel 2014 con il decreto legge n. 66/2014, che ha introdotto una flat tax del 26% su quasi tutti i proventi finanziari. Questa aliquota sostituisce l’IRPEF e si applica sia ai residenti che ai non residenti. Tuttavia, ci sono alcune eccezioni e agevolazioni per alcuni tipi di rendite finanziarie.

Gli obblighi dichiarativi

Le rendite finanziarie sono soggette a una ritenuta alla fonte operata dagli intermediari finanziari (banche, Poste, broker, ecc.) che versano i proventi ai contribuenti. Questa ritenuta ha natura di imposta sostitutiva e quindi libera il contribuente da ulteriori adempimenti fiscali. In altre parole, le rendite finanziarie non vanno dichiarate nel modello 730 o nel modello Redditi.

Tuttavia, ci sono alcuni casi in cui è necessario indicare le rendite finanziarie nella dichiarazione dei redditi. Questi casi riguardano:

  • i proventi esteri per i quali non è stata applicata la ritenuta alla fonte in Italia o per i quali è possibile chiedere il rimborso della doppia imposizione;
  • le plusvalenze realizzate con la vendita di partecipazioni qualificate (cioè superiori al 2% del capitale sociale o al 20% dei diritti di voto) in società residenti o non residenti;
  • le minusvalenze derivanti dalla vendita di strumenti finanziari che possono essere compensate con le plusvalenze degli anni successivi;
  • le opzioni per la tassazione sul realizzato o per l’aliquota ridotta sui redditi da previdenza complementare.

In questi casi, le rendite finanziarie vanno indicate nel quadro RT del modello Redditi o nel quadro RW se si tratta di investimenti detenuti all’estero.

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